Novità per le pescherie introdotte con il Decreto 17 luglio 2013

Il Decreto 17 luglio 2013 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 
10 Agosto 2013) introduce nuovi vincoli per la corretta informazione 
del consumatore. 
In particolare il decreto definisce le informazioni  minime da  
riportare (in un apposito cartello) nei  luoghi  in  cui  sono  
offerti  in  vendita  al consumatore finale pesce e cefalopodi 
freschi, nonche' pesci di acqua dolce, sfusi o preimballati per 
la vendita diretta ed il consumo a crudo.  
anisakis










Nelle pescherie quindi si troverà un cartello che deve 
riportare la seguente dicitura: 
“In caso di consumo crudo, marinato o non completamente
  cotto  il prodotto deve essere preventivamente 
congelato per almeno 96 ore a  -18 °C in congelatore 
domestico contrassegnato con tre o piu' stelle”. 
Tale informazione si riferisce al trattamento preventivo 
che dovrebbe essere effettuato anche a livello domestico 
per evitare il rischio Anisakis. Questo trattamento è 
relativo ad un congelamento domestico 
differente per tempi e temperature rispetto al trattamento
 di bonifica effettuato a livello della ristorazione 
mediante l’uso dell’abbattitore.