COMMERCIO E VENDITA DEI PRODOTTI ALIMENTARI: NO ALL’ABUSIVISMO

Riscontrato in regione un mercato abusivo di generi alimentari organizzato da immigrati dei paesi dell’Est, ucraini in particolare.

Questi vendevano principalmente  a connazionali  prodotti importati dai paesi di origine. L’attività veniva svolta senza alcun tipo di autorizzazione né per il commercio di alimenti né per l’utilizzo di aree pubbliche. La polizia municipale ha fatto scattare il blitz  che ha portato al sequestro dei generi alimentari.

In quell’occasione acquirenti e venditori si sono giustificati dicendo che era un modo per sentirsi più vicino al loro territorio probabilmente inconsapevoli degli adempimenti normativi nazionali correlati alla commercializzazione di alimenti.

Ricordiamo che, oltre alle normative relative al commercio ed agli obblighi fiscali, chi importa e vende alimenti deve sottostare alla normativa nazionale e comunitaria creata allo scopo di garantire la sicurezza alimentare e la tutela del consumatore.

CONTROLLI IN REGIONE: PROSCIUTTO CRUDO DI SAN DANIELE CON NITRATI

Ancora controlli ed ancora irregolarità rilevate nella nostra Regione. Maggio è stato un mese ricco di sorprese e dopo i sequestri della merce già commentati qualche settimana fa ecco che  il 27 Maggio esce una nuova inchiesta sul sequestro di 500 chili di prosciutto crudo di San Daniele nei quali è emersa la presenza di nitrati.

I nitrati sono conservanti utilizzati nelle industrie alimentari ma il loro impiego non è previsto nel disciplinare di produzione del prosciutto crudo di S. Daniele  D.O.P.. Nessun rischio per la salute pubblica quindi ma ancora una volta è stata riscontrata una frode commerciale per la vendita di prodotti alimentari con segnali mendaci (violazione dell’articolo 517 e 517 bis del codice penale).

COSA SI INTENDE PER FRODE SANITARIA E FRODE IN COMMERCIO?

Le frodi alimentari si possono suddividere in:

-FRODI SANITARIE: Si tratta di fatti che rendono nocive le sostanze alimentari e attentano alla salute pubblica. E’ accusato di frode sanitaria  “chiunque detiene per il commercio o pone in commercio o distribuisce per il consumo, acque, sostanze o cose da altri avvelenate, adulterate o contraffatte in modo pericoloso per la salute pubblica”. (artt. 442 e 444 del Codice Penale). Il reato si configura anche per il solo fatto di esporre (porre in commercio) sostanze pericolose, pur se non sono state ancora vendute, oppure anche se si tratta di distribuzione. Un classico esempio di frode sanitaria è l’adulterazione del vino con metanolo.

– FRODI COMMERCIALI: Le frodi commerciali ledono i diritti contrattuali e patrimoniali del consumatore. Si tratta del caso in cui, nell’esercizio di un’attività commerciale, avviene la “consegna all’acquirente di una cosa per un’altra, o diversa da quella dichiarata o pattuita per origine, provenienza, qualità o quantità”(art. 515 del Codice Penale). Non vi è alterazione delle qualità dell’alimento tale da renderlo nocivo, ma un illecito profitto a danno del consumatore. Per configurare una frode in commercio, è sufficiente anche una piccola differenza circa l’origine del prodotto o la provenienza, o sul sistema di preparazione, o sulla quantità (caso tipico è la cosiddetta “vendita per tara merce”, come quando il salumiere pesa furbescamente l’affettato senza sottrarre la tara della carta”).

ALIMENTI CONTRAFFATTI, ADULTERATI ED ALTERATI: FRODI ALIMENTARI NEL MIRINO ANCHE IN REGIONE

Giovedì 10 Maggio 2012 il MessaggeroVeneto riportava un allarmante articolo su un operazione dei militari della guardia di finanza di Pordenone effettuata lo scorso 24 Gennaio ma resa nota solamente in questi giorni.

Nei guai sono finiti i titolari di otto ditte all’ingrosso nelle province di Venezia, Padova, Vicenza, Verona, Parma e Pordenone. Tali aziende sono state denunciate a vario titolo per commercio di alimenti contraffatti o adulterati e per la vendita di sostanze in cattivo stato di conservazione. Parliamo di 130 tonnellate di generi alimentari per un valore complessivo che si aggira intorno al milione e 300 mila euro.

Frodi in commercio e frodi sanitarie sono ancora un problema presente sul territorio e, per questa ragione, risulta fondamentale che gli operatori del settore alimentare, dalle grandi aziende alle microimprese, siano sempre più sensibilizzati al problema ed accresca nella filiera il senso di responsabilità.

Metalli pesanti ed intossicazioni alimentari

La contaminazione ambientale da metalli pesanti (es. piombo, cadmio e mercurio) è diventata una tematica di primaria importanza poiché  strettamente correlata alle attività antropologiche (urbanizzazione ed industrializzazione) ed alla relativa contaminazione degli alimenti.  I metalli pesanti, infatti, possono inserirsi nella catena alimentare mediante contaminazioni primarie (terreno, acqua, aria) o secondarie (attività di trasformazione) fermo restando che le primarie risultano essere le più pericolose poiché difficilmente controllabili.  I metalli pesanti vengono ingeriti mediante gli alimenti in piccole quantità  che tuttavia l’organismo non è in grado di smaltire determinandone il “bioaccumulo”. L’accumulo del contaminante nel lungo periodo porta allo sviluppo di intossicazioni croniche che,  nei casi più gravi, possono perfino determinare il decesso del malato.

Emergenza ambientale nella Bassa Friulana: laguna inquinata da metalli pesanti

Il MessaggeroVeneto ha pubblicato un interessante articolo  intitolato  “Laguna inquinata spesi 100 milioni per non risolvere nulla”  relativo all’inchiesta sullo stato di inquinamento della laguna di Marano e Grado, sugli illeciti connessi al ciclo dei rifiuti e sui fondi statali erogati per la bonifica dell’area.  La foce dell’Aussa Corno è già considerata inquinata tanto che il ministero dell’Ambiente ha stabilito delle limitazioni specifiche per le attività di pesca effettuate nella zona. Nella restante laguna di Marano e Grado  è stato riscontrato un inquinamento da metalli pesanti considerato, tuttavia,  non così pericoloso per la salute pubblica da vietare completamente le attività di pesca.  Per i molluschi prodotti nella zona è stato però introdotto l’obbligo di  stabulazione in acqua limpida per un periodo di almeno due mesi in modo da permetterne la depurazione. Si auspica che, non potendo risolvere nell’immediatezza gli illeciti ambientali e la contaminazione dell’area lagunare, almeno i gestori delle aziende alimentari di raccolta e vendita dei molluschi sottostiano alle indicazioni in maniera rigorosa per garantire la tutela della salute del consumatore.

NASCE LA SCUOLA PERMANENTE DI CELIACHIA

L’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica (ANSAS) del FVG ha varato il nuovo progetto sulla celiachia avviando la “Scuola permanente di celiachia”.

Questo ambizioso progetto si è sviluppato grazie alla collaborazione di diverse realtà quali l’Associazione Italiana Celiachia (AIC), l’Università degli Studi di Udine ed una rete di scuole alberghiere della regione. L’iniziativa è nata con l’obiettivo di informare e formare gli insegnati, le famiglie, la popolazione e i responsabili delle ristorazioni collettive sulla celiachia, malattia genetica ancora poco conosciuta.

La scuola permanente di celiachia permette di acquisire gli strumenti base per comprendere la natura, la fisiologia, l’impatto psicologico di questa intolleranza al glutine ma soprattutto fornisce i mezzi per proporre, anche in ristorazione, alimenti adatti a soggetti celiaci. La scuola permanente di celiachia diventa, dunque, un importante riferimento per i ristoratori che intendono proporre nuove soluzioni gastronomiche ed aumentare la propria professionalità consapevoli del fatto che, in un futuro prossimo, la ristorazione per celiaci sarà finalmente una realtà sempre più diffusa.

 

INFORMATIVA SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL SETTORE ALIMENTARE

Il decreto legislativo 193/2007 precisa ed elenca gli articoli e le normative nazionali abrogati dall’entrata in vigore del “Pacchetto igiene”, definisce quali sono le  Autorità competenti individuate per operare i controlli sui prodotti alimentari  e definisce nell’art. 6 le sanzioni amministrative relative all’applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni.

In particolare le microimprese alimentari che non si occupano di produzione primaria ed attività connesse e che non sottostanno ai Reg. 853/2004 ed Reg. 854/2004 (es. bar, ristoranti, pasticcerie, fruttivendoli, rivenditori di alimenti) sono sanzionabili ai sensi dell’art. 6 comma 3, 5, 6, 7, 8 rispettivamente per:

–          mancata notifica (NIA) o variazione di attività (VIAe) all’Autorità competente

–          mancanza di requisiti igienici (es. carenze strutturali e di pulizia)

–          mancata predisposizione o applicazione delle procedure di autocontrollo atte a garantire adeguate condizioni igienico-sanitarie e la corretta gestione delle informazioni sulla catena alimentare (es. assenza del manuale di autocontrollo o documento inadeguato o non applicato, mancanza di procedure atte a garantire tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti, mancata formazione ai sensi della L.R. 21/2005 relativa alla formazione obbligatoria in sostituzione al libretto sanitario sia per gli operatori che per gli addetti del settore alimentare.).

–          mancato adeguamento di prescrizioni a seguito di controlli da parte dell’Autorità competente

Le microimprese alimentari che si occupano di produzione primaria ed attività connesse o di gestione di prodotti di origine animale (es. macellerie e pescherie) sono sanzionabili anche ai sensi dei comma 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 13 e 14.

Di seguito si riporta il testo integrale del decreto.

Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193

“Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore”

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2007 – Suppl. Ordinario n.228
(Rettifica G.U. n. 31 del 6 febbraio 2008)

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, della Costituzione;

Vista la direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull’igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE e la decisione 95/408/CE del Consiglio;

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, ed in particolare l’articolo 1, commi 1 e 3, l’articolo 3, comma 1, lettera b), e l’allegato A);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 728, recante attuazione della direttiva 72/461/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, recante attuazione della direttiva 72/462/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria all’importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza da Paesi terzi nonche’ direttiva 77/96/CEE relativa alla ricerca delle trichine all’importazione da Paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, attuazione delle direttive 77/99/CEE, 80/214/CEE, 80/215/CEE, 80/1100/CEE, 83/201/CEE, 85/321/CEE, 85/327 ed 85/328/CEE relative ai problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne;

Visto il decreto del Ministro della sanità 5 ottobre 1991, n. 375, recante regolamento concernente l’attuazione delle direttive 87/491/CEE e 88/660/CEE, che modificano la direttiva 80/215/CEE, relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carne;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, recante attuazione della direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, attuazione della direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norma sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca, tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva 92/48/CEE che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, recante attuazione della direttiva 92/5 che modifica e sostituisce la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558, recante regolamento per l’attuazione della direttiva 91/494/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria intracomunitaria e le importazioni in provenienza da Paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, recante regolamento per l’attuazione della direttiva 91/495/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia in materia di produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina di allevamento;

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65, recante attuazione della direttiva 89/437/CEE concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE, che modificano e sostituiscono la direttiva 64/433, concernente problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607, concernente regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/45/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, concernente regolamento recante attuazione delle direttive 92/46/CEE e 92/47/CEE in materia di produzione ed immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 495, concernente regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/116/CEE, che modifica la direttiva 71/118/CEE, relativa a problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 309, concernente regolamento recante norme di attuazione della direttiva 94/65/CE relativa ai requisiti applicabili all’immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni.

Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari, e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali e successive modificazioni;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, recante regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze, per gli affari regionali e le autonomie locali e delle politiche agricole alimentari e forestali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Finalità ed ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo sono emanate al fine di abrogare la normativa nazionale di attuazione delle direttive comunitarie a loro volta abrogate dalla direttiva 2004/41.

Art. 2.
Autorità competenti

1. Ai fini dell’applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni, per le materie disciplinate dalla normativa abrogata di cui all’art. 3, le Autorità competenti sono il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unità sanitarie locali, nell’ambito delle rispettive competenze.

Art. 3.
Abrogazioni

1. Sono abrogati i seguenti provvedimenti:
a) art. 2, secondo comma, lettera z), articoli 12, 15, 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889;
b) decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988, n. 194; restano abrogati i commi 1, 2, 3, 4, e 5 dell’articolo 55 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;
c) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, ad eccezione dell’articolo 20;
d) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531;
e) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537; restano abrogati gli articoli 50, 51, 52, 53, 54, 55, commi 6, 7 ed 8, 56, 57 e 58 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;
f) decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558;
g) decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559; restano abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-bis e 14 e l’allegato A) del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967;
h) decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65;
i) decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, ad eccezione degli articoli 4 e 2, comma 3;
l) decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286; restano abrogati gli articoli da 4 a 6, da 8 a 12, da 14 a 16, da 18 a 28, 33, 34, 37 e da 39 a 49 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298; resta abrogato l’articolo 7 della legge 29 novembre 1971, n. 1073; restano abrogati gli articoli da 1 a 11 del decreto del Presidente della Repubblica, 10 settembre 1991, n. 312;
m) decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607;
n) decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, ad eccezione degli articoli 19, 26 e dell’allegato C), capitolo I, lettera A), punti 4 e 7;
o) decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155;
p) decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156;
q) decreto del Presidente della Repubblica del 10 dicembre 1997, n. 495; restano abrogati gli articoli da 1 a 25 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, e gli allegati al decreto medesimo;
r) decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 309; rimane abrogato il decreto del Presidente della Repubblica, 1° marzo 1992, n. 227;
s) articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Art. 4.
Macellazioni d’urgenza al di fuori del macello

1. Le carcasse, le mezzene, i quarti e le mezzene tagliate in massimo tre parti, ottenute da macellazioni d’urgenza di ungulati domestici al di fuori del macello, di cui all’allegato III, sezione I, capitolo VI del regolamento (CE) n. 853/2004, devono recare un bollo sanitario di forma rettangolare che misuri almeno 6 cm in larghezza e 4 cm in altezza recante le seguenti indicazioni:
a) nella parte superiore l’indicazione dell’unità sanitaria locale nel cui territorio si trova il macello in cui le carni, ottenute da macellazione d’urgenza, vengono trasportate;
b) al centro la sigla MSU seguita dal numero d’identificazione del macello;
c) nella parte inferiore il nome della regione o provincia autonoma nel cui territorio si trova il macello.

2. Le carni ottenute dalle carcasse, dalle mezzene, dai quarti e dalle mezzene tagliate in massimo tre parti di cui al comma 1, devono recare un marchio d’identificazione di forma rettangolare che misuri almeno 6 cm in larghezza e 4 cm in altezza recante le seguenti indicazioni:
a) nella parte superiore l’indicazione dell’unità sanitaria locale nel cui territorio si trova il macello in cui le carni, ottenute da macellazione d’urgenza, vengono trasportate;
b) al centro la sigla MSU seguita dal numero d’identificazione del macello;
c) nella parte inferiore il nome della regione o provincia autonoma nel cui territorio si trova il macello.

Art. 5.
Modifiche alla normativa in materia di scambi ed importazioni

1. Al decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «allegato I e allegato II», ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «allegato I»;
b) l’allegato II e’ abrogato.

2. Tutte le disposizioni di cui alle direttive recepite con i provvedimenti indicati nell’articolo 3 e quelle indicate nell’allegato II del decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674, come modificato al comma 1, sono riferite a quelle corrispondenti nei regolamenti (CE) n. 853/2004 e 854/2004 e nel decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117.

3. L’allegato A), Parte I, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28 , e’ sostituito dall’allegato I al presente decreto.

4. I riferimenti ai provvedimenti abrogati all’articolo 3 contenuti nella normativa in vigore devono intendersi riferiti a quelli corrispondenti di cui ai regolamenti (CE) n. 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004.

Art. 6.
Sanzioni

1. Chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 853/2004, effettua attività di macellazione di animali, di produzione e preparazione di carni in luoghi diversi dagli stabilimenti o dai locali a tale fine riconosciuti ai sensi del citato regolamento ovvero la effettua quando il riconoscimento e’ sospeso o revocato e’ punito con l’arresto da sei mesi ad un anno o con l’ammenda fino a euro 150.000, in relazione alla gravità dell’attività posta in essere.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 853/2004, effettua attività in stabilimenti diversi da quelli di cui al comma 1, non riconosciuti ai sensi di tale regolamento ovvero le effettua quando il riconoscimento e’ sospeso o revocato, o che, pur essendo condotte presso un impianto riconosciuto, non siano state comunicate all’Autorità competente per l’aggiornamento del riconoscimento, e’ punito, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 852/2004 ed essendovi tenuto, non effettua la notifica all’Autorità competente di ogni stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ovvero le effettua quando la registrazione e’ sospesa o revocata, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000 o con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000, nel caso in cui, pur essendo condotte presso uno stabilimento già registrato, non siano state comunicate all’Autorità competente per l’aggiornamento della registrazione.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore alimentare operante a livello di produzione primaria e operazioni connesse che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui alla parte A dell’allegato I al regolamento (CE) n. 852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal regolamento (CE) n. 853/2004 e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500;

5. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 a livello diverso da quello della produzione primaria che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui all’allegato II al regolamento (CE) n. 852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal regolamento (CE) n. 853/2004 e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000;

6. L’operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004, a livello diverso da quello della produzione primaria, che omette di predisporre procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP, comprese le procedure di verifica da predisporre ai sensi del regolamento (CE) n. 2073/2005 e quelle in materia di informazioni sulla catena alimentare, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000;

7. Nel caso in cui l’autorità competente riscontri inadeguatezze nei requisiti o nelle procedure di cui ai commi 4, 5 e 6 fissa un congruo termine di tempo entro il quale tali inadeguatezze devono essere eliminate. Il mancato adempimento entro i termini stabiliti e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000;

8. La mancata o non corretta applicazione dei sistemi e/o delle procedure predisposte ai sensi dei commi 4, 5 e 6 e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro 6.000.

9. L’operatore del settore alimentare che, pur in possesso di riconoscimento, omette di indicare sull’etichetta del prodotto alimentare di origine animale il numero di riconoscimento dello stabilimento di produzione di cui al regolamento (CE) n. 853/2004, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro;

10. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette in commercio carni fresche refrigerate o congelate senza la bollatura sanitaria di cui all’articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 854/2004, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3000 a 18000 euro per ogni lotto di carne non bollato.

11. Chiunque trasporta lotti di molluschi bivalvi vivi senza il documento di accompagnamento di cui al regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione VII, capitolo 1, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.

12. Chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi senza che gli stessi transitino per un centro di spedizione, fatte salve le disposizioni relative ai pettinidi di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 all. III, sez. VII, cap. IX, punto 3, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000. Alla stessa sanzione sono sottoposti gli operatori che immettono sul mercato molluschi bivalvi vivi, provenienti da zone di produzione della classe B o C senza che gli stessi siano stati sottoposti al previsto periodo di depurazione.

13. Chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi, diversi dai pettinidi, provenienti da una zona non classificata dalle autorità competenti, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000.

14. Chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi, provenienti da zone giudicate non idonee o precluse dalle autorità competenti, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.

15. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, al decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, e al decreto del Ministro della sanità in data 11 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2000.

16. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, per «operatore del settore alimentare» si intende la persona fisica o giuridica responsabile del rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell’impresa alimentare posta sotto il suo controllo.

Art. 7.
Disposizioni relative al riconoscimento degli stabilimenti

1. Gli stabilimenti riconosciuti ai sensi della normativa abrogata all’art. 3 si intendono riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004.

2. Gli elenchi degli stabilimenti di cui al comma 1 rimangono pubblicati sul sito informatico del Ministero della salute, aggiornato attraverso il sistema informatico SINTESI STABILIMENTI.

3. Il sistema informatico di cui al comma 2 continuerà ad essere aggiornato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 8.
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne’ minori entrate a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. Le spese relative alle registrazioni e ai riconoscimenti degli stabilimenti previsti dai regolamenti di cui all’articolo 2 sono a carico delle imprese, secondo tariffe e modalità di versamento da stabilirsi con disposizioni regionali, sulla base del costo effettivo del servizio.

Art. 9.
Clausola di cedevolezza

1 In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall’articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto legislativo riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome si applicano, nell’esercizio del potere sostituivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l’attuazione della direttiva oggetto del presente decreto legislativo, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest’ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell’articolo 117, comma terzo, della Costituzione.

Art. 10.
Disposizioni transitorie

1. I contributi dovuti dalle imprese per le ispezioni e i controlli veterinari dei prodotti di cui ai regolamenti dell’articolo 2, ottenuti nel territorio nazionale, sono quelli stabiliti dal regolamento (CE) n. 882/2004.

2. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 882/2004 si applicano, ove di misura superiore a quelle previste dallo stesso regolamento (CE) n. 882/2004, le disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, o quelle eventualmente rideterminate con disposizioni regionali, fino a concorrenza della copertura integrale dei costi.

ALLEGATO I
(previsto all’art. 5)

Allegato A» – Parte I
Capo I

Decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117 che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano.
Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d’igiene per i prodotti di orgine animale.

Capo II

Decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674 che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A), capitolo I del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28 e, per quanto riguarda i patogeni, allo stesso decreto legislativo.
Regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

PROGETTO EUROPEO: HEALTY LIFESTYLE

In partenza il progetto europeo “Healty Lifestyle” che vede un team d’eccezione al lavoro. Parliamo di 4 patner che da differenti paesi europei lavoreranno insime per un progetto comune: diffondere i principi di un corretto stile di vita.

Nei prossimi 3 anni USE di Campoformido (capogruppo del progetto) insieme ai patner Inglesi, Portoghesi, Sloveni e Turchi lavorerà per promuovere i principi della corretta alimentazione e della sicurezza alimentare domestica nonchè per sottolineare l’importanza dell’attività fisica per la salute di ogni individuo.Collaboreranno insieme nutrizionisti, tecnologi alimentari, informatici e psicologi per lavorare insieme ma anche, ogniuno nel proprio paese, per organizzare forum, incontri, corsi atti a divulgare quanto realizzato.

Primo incontro dai colleghi Inglesi a Birmingham per delineare compiti definire i dettagli.

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